Studio Legale Avvocato Gammarota
Diritto di Famglia
Il diritto di famiglia è una branca del diritto privato che disciplina il matrimonio, i rapporti personali fra coniugi, i rapporti
patrimoniali nella famiglia, la filiazione, i rapporti fra genitori e figli, la separaione e il divorzio, le interdizioni e inabilitazioni.
Lo studio si occupa ed offre assistenza giudiziale e stragiudiziale nelle materie anzidette.
Il codice civile dedica alla famiglia il primo libro del codice intitolato "Delle persone e della famiglia".
La maggior parte degli articoli che lo compongono hanno oggi un contenuto profondamente diverso da quello che avevano nel testo
originario del 1942.
Il diritto di famiglia codificato nel 1942 concepiva una famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito, sia nei rapporti
personali sia in quelli patrimoniali, sia nelle relazioni di coppia sia nei riguardi dei figli; e fondata sulla discriminazione dei figli nati
fuori dal matrimonio (figli naturali), che ricevevano un tattamento giuridico deteriore rispetto ai figli legittimi.
Il rpimo libro del codice venne rifondato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, che apportò modifiche tese ad uniformare lòe norme ai
principi costituzionali.
Con la legge del 1975 venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi, venne abrogato l'istituto della dote, venne riconosciuta ai figli
naturali la stessa tutela prevista per i figli legittimi, venne istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale della
famiglia (in mancanza di convenzione), la patria potestà venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori.
Il diritto di famiglia nel corso degli anni ha subito altre modifiche.
L'interesse morale e materiale del minore diviene linea guida nella decisione del giudice. Questi, nel regolamentare i rapporti figli-
genitori, dovrà prediligere, in quanto compatibile con interesse del minore, la soluzione dell'affido condiviso su quello
monogenitoriale. Importante è il riferimento del nuovo art. 155 c.c. che rinvia al capo secondo del titolo 9 (art. 337/bis - 337/ocyies
c.c.) al diritto del minore, anche in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno di essi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Campi Specifici di attività:
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Matrimoni
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Separazione
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Divorzio
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Figli
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Adozioni
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Patrimonio