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Risarcimento Danno
LA CASSAZIONE RICONOSCE L'IMPRESCRITTIBILITA' DI UN DIRITTO IN CASO DI MANCATO RECEPIMENTO DI UNA DIRETTIVA EUROPEA.
Scarica Sentenza  N. 10813 / 2011 in pdf Torna indietro
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza, con la sentenza N. 10813 / 2011, fa definitiva chiarezza sull’annosa questione dei medici  specializzandi ante 1991e in particolare sulla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria sorta a carico dei soggetti che, a far  data dal 31 dicembre 1982, si sono specializzati nelle varie discipline mediche CE, con corsi non ricompresi dal legislatore italiano nell’applicazione  delle disposizioni del D.lgs. 257/1991. Il Collegio prende una posizione precisa, che va al di là della stessa vicenda per cui è causa, e, con una lunga  e articolata motivazione (45 pagine) arriva a stabilire dei principi generali di diritto estremamente importanti, che, in sintesi, si riassumono di  seguito. Primo principio:  a) Nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell’attribuire diritti ai singoli, ma non self – executing, l’inadempimento statuale  alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo di risarcimento danni a favore dei soggetti che  successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta , avrebbero acquisito il o i diritti da essa  riconosciuti, con la conseguenza che la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non corre, perché la condotta di inadempimento  statuale cagiona l’obbligo risarcitorio de die in die.  b) Qualora, nel caso sub a), intervenga un atto legislativo di adempimento parziale della direttiva sotto il profilo oggettivo verso tutti i soggetti da  essa contemplati, dall’entrata in vigore di detto atto inizia a decorrere la prescrizione decennale dell’azione di risarcimento danni di tali soggetti  per la parte di direttiva non adempiuta.  c) Qualora, nel caso sub a), intervenga invece un atto legislativo di adempimento della direttiva che sia parziale sotto il profilo soggettivo, nel senso  che, o provveda solo per il futuro, o provveda riguardo a determinate categorie di soggetti fra quelle cui la direttiva era applicabile (omissis) il corso  della prescrizione per i soggetti esclusi non inizia, perché la residua condotta di inadempimento sul piano soggettivo continua a cagionare in modo  permanente il danno e, quindi, a giustificare l’obbligo risarcitorio.   d) Qualora, sempre nel caso sub a), l’atto di adempimento parziale sul piano soggettivo concerna invece alcuni dei soggetti riguardo ai quali si erano  verificate situazioni di fatto giustificative dell’acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente,  scelti, però, sulla base di circostanze fattuali diverse dal mero dato temporale che li accomuna, la condotta di inadempimento per i soggetti esclusi  non può più dirsi cagionare in modo permanente la situazione dannosa nei loro confronti, con la conseguenza che riguardo ad essi inizia il corso della  prescrizione decennale del diritto al risarcimento.   e) Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE,  insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal 1° gennaio 1983 all’anno accademico 1990/1991, in  condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni  decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della Legge n. 370 del 1999.