Studio Legale Avvocato Gammarota
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La CORTE DI APPELLO di Genova  SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO con la  sentenza n.° 282 del 20/05/2009 ha accolto la domanda  dei ricorrenti e, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Genova Sezione lavoro n.° 1201/2007, ha riconosciuto che il diritto al compenso per  l’attività certificativa ai fini Inail svolta dal sanitario in regime libero – professionale intramoenia, si perfeziona al momento della resa effettiva delle  prestazioni , mentre il pagamento dell’Ente destinatario dei certificati si configura come elemento del tutto accessorio.  Inoltre, è da negarsi che l’attività certificativa per l’Inail costituisca puro esercizio di libera professione e non può esservi antitesi od incompatibilità di  volume tra essa e l’attività istituzionale, in quanto la tipologia di tale opera rientra per espressa definizione contrattuale nei compiti istituzionali  dell’Azienda o comunque direttamente riconnessa a particolari compiti di interesse collettivo.  Del resto si tratta di prestazioni che ineriscono alle particolari funzioni pubblicistiche demandate all’Ente gestore dell’Assicurazione obbligatoria in  campo lavoristico.  
Diritto del Lavoro e Sindacale
RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEI MEDICI OSPEDALIERI  AL  COMPENSO PER L’ATTIVITA’ CERTIFICATIVA AI FINI INAIL.
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