La CORTE DI APPELLO di Genova SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO con la sentenza n.° 282 del 20/05/2009 ha accolto la domandadei ricorrenti e, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Genova Sezione lavoro n.° 1201/2007, ha riconosciuto che il diritto al compenso perl’attività certificativa ai fini Inail svolta dal sanitario in regime libero – professionale intramoenia, si perfeziona al momento della resa effettiva delleprestazioni , mentre il pagamento dell’Ente destinatario dei certificati si configura come elemento del tutto accessorio.Inoltre, è da negarsi che l’attività certificativa per l’Inail costituisca puro esercizio di libera professione e non può esservi antitesi od incompatibilità divolume tra essa e l’attività istituzionale, in quanto la tipologia di tale opera rientra per espressa definizione contrattuale nei compiti istituzionalidell’Azienda o comunque direttamente riconnessa a particolari compiti di interesse collettivo.Del resto si tratta di prestazioni che ineriscono alle particolari funzioni pubblicistiche demandate all’Ente gestore dell’Assicurazione obbligatoria incampo lavoristico.
Diritto del Lavoro e Sindacale
RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEI MEDICI OSPEDALIERI ALCOMPENSO PER L’ATTIVITA’ CERTIFICATIVA AI FINI INAIL.