Studio Legale Avvocato Gammarota
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La Corte di Appello di Genova , Presidente estensore Dott. Vincenzo Ferro,  ha accolto il ricorso, patrocinato dall’Avv. Mariagrazia Gammarota del Foro  di Genova, di alcuni medici che, avendo frequentato le scuole di specializzazione nel periodo tra il 1982 e il 1991 presso l’Ateneo genovese, avevano  chiesto di essere pagati per gli anni di formazione in base a quanto prescritto da alcune direttive comunitarie del 1975 e 1982, e che avevano visto  respingere le loro richieste nella prima fase del giudizio  svoltosi davanti al Tribunale civile per intervenuta prescrizione del diritto.  Il Giudice di secondo grado per contro, ribaltando integralmente la .decisione assunta in prime cure, ha stabilito che a carico degli appellanti “non può  trovare applicazione alcuna ipotesi di prescrizione, giacché fino a quando nel diritto italiano non verrà introdotta una norma giuridica specifica che  riconosca una remunerazione a coloro che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo tra il 1982 e il 1991 , si dovrà fare riferimento al  principio emergente a sua volta dalla giurisprudenza europea, secondo cui finché una direttiva non sia correttamente trasposta nell’ordinamento  nazionale, i singoli non sono in grado di acquisire piena conoscenza dei loro diritti, onde lo Stato inadempiente non può eccepire la tardività dell’azione  giudiziaria avviata nei confronti dello stesso”.  Tale decisione è particolarmente importante perché pone chiarezza sul principio della preminenza del diritto comunitario anche in punto prescrizione  oggetto di  innumerevoli contenziosi  sorti in questi anni in tutta Italia.  In virtù di tale decisione si riapre, tra l’altro, la possibilità per tutti i medici in possesso dei requisiti stabiliti dalle direttive di richiedere ancora oggi  una adeguata remunerazione per gli anni di specialità. 
Risarcimento Danno
LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA PRIMA SEZIONE CIVILE ACCOGLIE IL  RICORSO DEI MEDICI SPECIALIZZANDI . INAPPLICABILITA’ DELLA  PRESCRIZIONE.
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