Studio Legale Avvocato Gammarota
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Il Tribunale di Genova si uniforma all'indirizzo prevalente in giurisprudenza, nel senso di ritenere utilizzabile lo strumento di tutela diferenziata, previsto  dall'art. 814 cpc, soltanto per la determinazione del componso degli arbitri rituali, precisando che il compenso dovuto per gli arbitri rituali non si onnota  come spesa ma come debito ex mandato, per il pagamento coattivo del quale deve essere attivo un ordinario giudizio di cognizione, compreso il  procedimento monitorio. 
Arbitrato
IL TRIBUNALE DI GENOVA SI UNIFORMA ALLA GIURISPRUDENZA  DOMINANTE AULL'ART. 814 C.P.C. IN MATERIA DI ARBITRATO.
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