Il Tribunale di Genova si uniforma all'indirizzo prevalente in giurisprudenza, nel senso di ritenere utilizzabile lo strumento di tutela diferenziata, previstodall'art. 814 cpc, soltanto per la determinazione del componso degli arbitri rituali, precisando che il compenso dovuto per gli arbitri rituali non si onnotacome spesa ma come debito ex mandato, per il pagamento coattivo del quale deve essere attivo un ordinario giudizio di cognizione, compreso ilprocedimento monitorio.
Arbitrato
IL TRIBUNALE DI GENOVA SI UNIFORMA ALLA GIURISPRUDENZADOMINANTE AULL'ART. 814 C.P.C. IN MATERIA DI ARBITRATO.