Studio Legale Avvocato Gammarota
Se la defunta ed il marito redigono, in pari data, due testamenti di analogo contenuto, con i quali si istituisce vicendevolmente erede universale
l’uno dell’altro la disposizione e senz’altro valida, sia con riferimento al disposto di cui all’art. 589 c.c., sia con riferimento al disposto di cui all’art.
458 c.c. Sotto il primo profilo, si ha testamento reciproco – e, come tale, nullo – soltanto quando le disposizioni testamentarie sono contenute in un
unico atto; di tal che, quando i testamenti sono contenuti in due atti distinti, non si rende applicabile l’art. 589 c.c. Quando i testamenti sono
contestuali, può, invece, sorgere il sospetto che i testatori abbiano stipulato un patto successorio, vietato dall’art. 458 c.c. Si tratta, però, di
sospetti che devono trovare adeguato riscontro attraverso ulteriori elementi di prova diversi dal mero fatto della redazione avvenuta nello stesso
giorno. Si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell’art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo
contenute in schede formalmente distinte, si integrano a vicenda, dando luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatari provvede alla sua
successione in un determinato modo, in determinate correlazioni con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri: in definitiva,
occorre che si riscontri una interdipendenza tra le disposizioni.
Trib. Genova Sez. IV, 12/09/2006
Parti in Causa: G.I. c. C.G.
Fonti: Massima redazionale, 2007-03-16
Riferimenti Normativi:
CC. Art. 458
CC. Art. 589
Successione
SUCCESSIONE - Patti successori (divieto di)