E’ qualificabile un rapporto di appalto anziché quello di procacciatore di un contratto di fornitura del solo materiale laddove il convenuto non forniscaprova di essere stato un mero rappresentante della ditta di fornitura e laddove ilo convenuto aveva concordato con il committente non solo unpreventivo di spesa più il materiale (parquet) ma aveva anche concordato il costo della messa in opera, procurando altresì egli stesso i posatori,circostanza del tutto incompatibile con il ruolo limitato alla mera fornitura del rivestimento. L’appaltatore deve quindi rispondere ai sensi degli art.1175 e 1375 nei confronti del committente/appaltante anche in relazione all’affidamento che questi ha incolpevolmente riposto nel di lui ruolo in virtùdi comportamenti complessivamente atti a creare un apparenza, a prescindere dalla sua rispondenza alla realtà attuale. L’appaltatore risponde quindinei confronti dei clienti anche per difetti dipendenti dalla qualità del materiale utilizzato, se non altro per omissione di vigilanza e controllo sulla suaidoneità e sullo svolgimento delle attività prodroniche e preparatorie al suo utilizzo.Trib. Genova sent n. 576 del 26.05.2006Parti in Causa: M.C. c. A.F. + ALTRIRiferimenti Normativi: CC. Art. 1175 CC. Art. 1375