Studio Legale Avvocato Gammarota
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E’ qualificabile un rapporto di appalto anziché quello di procacciatore di un contratto di fornitura del solo materiale laddove il convenuto non fornisca  prova di essere stato un mero rappresentante della ditta di fornitura e laddove ilo convenuto aveva concordato con il committente non solo un  preventivo di spesa più il materiale (parquet) ma aveva anche concordato il costo della messa in opera, procurando altresì egli stesso i posatori,  circostanza del tutto incompatibile con il ruolo limitato alla mera fornitura del rivestimento. L’appaltatore deve quindi rispondere ai sensi degli art.  1175 e 1375 nei confronti del committente/appaltante anche in relazione all’affidamento che questi ha incolpevolmente riposto nel di lui ruolo in virtù  di comportamenti complessivamente atti a creare un apparenza, a prescindere dalla sua rispondenza alla realtà attuale. L’appaltatore risponde quindi  nei confronti dei clienti anche per difetti dipendenti dalla qualità del materiale utilizzato, se non altro per omissione di vigilanza e controllo sulla sua  idoneità e sullo svolgimento delle attività prodroniche e preparatorie al suo utilizzo.  Trib. Genova sent n. 576 del 26.05.2006 Parti in Causa:   M.C. c. A.F. + ALTRI Riferimenti Normativi: CC. Art. 1175 CC. Art. 1375
Diritto Civile
APPALTO.
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