Cessa ogni obbligo di corresponsione da parte del marito di assegno di mantenimento a favore della moglie laddove mutano le circostanze che loavevano giustificato in un primo momento. Nella fattispecie è stato ritenuto che una convivenza (da parte della moglie) che provoca un mutamentodella regione di residenza, deve essere considerata, in virtù della comune esperienza, come stabile e caratterizzata da caratteri di continuità eregolarità.Trib. Genova del 22.08.2005 Parti in Causa: M.T. c. P.P.Riferimenti Normativi: L. n. 898 del 1 dicembre 1970