Studio Legale Avvocato Gammarota
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Cessa ogni obbligo di corresponsione da parte del marito di assegno di mantenimento a favore della moglie laddove mutano le circostanze che lo  avevano giustificato in un primo momento. Nella fattispecie è stato ritenuto che una convivenza (da parte della moglie) che provoca un mutamento  della regione di residenza, deve essere considerata, in virtù della comune esperienza, come stabile e caratterizzata da caratteri di continuità e  regolarità.  Trib. Genova del 22.08.2005 Parti in Causa:   M.T. c. P.P. Riferimenti Normativi: L. n. 898 del 1 dicembre 1970
Diritto di Famiglia
MODIFICA ASSEGNO DI SEPARAZIONE.
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