Studio Legale Avvocato Gammarota
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E’ onere del committente provare di aver tempestivamente denunciato i vizi indicando la data della scoperta onde poyer dimostrare di aver rispettato  i termini della denuncia. In mancanza è ragionevole pensare che la stessa avrebbe potuto prendere coscienza di difetti nel momento della consegna  dell’opera e quindi denunciarli entro 60 giorni (cont. Appalto art. 1667 II comma c.c.) e 8 giorni (contr. Appalto art.2226 II comma c.c.). Inoltre la contestazione da parte del committente per il mancato rispetto del termine previsto per l’esecuzione lavori viene meno nel momento in cui  la committente ha chiesto in corso d’opera la realizzazione di lavori ulteriori rispetto a quelli di cui all’originario preventivo.  Pertanto, la richiesta di risoluzione dl contratto d’appalto per inadempimento della ditta esecutrice dei lavori deve essere rigettata.  Trib.  Genova sent n. 3312 del 07.07.2005 Parti in Causa:   C.P. c G.S. Riferimenti Normativi: CC. Art. 1667 II°C.CC CC Art. 2226 II°C.CC
Diritto Civile
CONTRATTO D’APPALTO.
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