Studio Legale Avvocato Gammarota
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L’opzione prevista all’art. 1331 c.c. anche per la sua natura di contratto preparatorio deve essere collocato nel più ampio fenomeno del collegamento  negoziale in particolare del così detto collegamento genetico che realizza ed esaurisce la sua funzione nel costruire un rapporto giuridico strumentale  di soggezione, preparatorio del contratto finale, si deve, d’altra parte, precisare come il sesso funzionale tra patto di opzione e contratto finale non  impedisca al primo di godere di perfetta autonomia rispetto al secondo: infatti l’opzione, anche se viene posta in essere per facilitare il compimento  del negozio definitivo, sussiste, ha una sua causa di efficacia, indipendentemente da questo. Si deve quindi rilevare come nel caso di specie con  l’esercizio dell’opzione venga a formarsi un contratto preliminare interpartes (omissis) con contanti ed effetti obbligatori e non costitutivi o traslativi.  D’altra parte non vi è dubbio che le due figure, pur condividendo una stessa funzione, siano diverse quanto alla produzione degli effetti definitivi:  incerta nel caso dell’opzione, in quanto dimessa alla volontà di una parte (opzionaria) che ha, a riguardo, libertà di scelta; mentre nel preliminare è  certa stante anche il rimedio dell’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.  Per queste ragioni non si può non riscontrare l’esistenza di un preliminare valido e perfetto inter partes sin dal momento dell’esercizio del diritto di  opzione.  Trib. Genova sent. n. 3060 del 02.07.2003 Parti in Causa:   ICE SLUP SNC c LIDO IMMOBILIARE S.S. Riferimenti Normativi: CC. Art. 1331 CC. Art. 2932
Diritto Civile
ESECUZIONE SPECIFICA DELL’OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO.   DOMANDA EX ART 2932 C.C. NELL’AMBITO DI TRASFERIMENTO DI BENE  IMMOBILE.
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