Studio Legale Avvocato Gammarota
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Si ravvisa, dal punto di vista esecutivo, una colpevole insistenza del sanitario nel portare a termine un atto terapeutico che, già male organizzato,  diventava vieppiù sconsibliabile dopo il primo fallimento. Va quindi risarcito il danno al paziente consistente in una sindrome psichica maturata in  conseguenza dell'atto terapeutico e che ha radicato nello stesso il convincimento di essere vittima di una "malpractice medica". Conclusivamente deve  ritenersi la responsabilità in prima battuta dell'anestesista e poi, per via di responsabilità diretta, anche dell'Azienda datrice per gli indicati esiti della  mancata anestesia spinale.  Trib. Genova Sez. II° sent. n. 3005 del 15.06.2005 Parti in Causa:   C.M. c. C.G. e A.O.S.M.G. Riferimenti Normativi: CC. Art. 1173 CC. Art. 1176 CC. Art. 1218 CC. Art. 2043 CC. Art. 2236 CC. Art. 2637 COST. Art. 32
Risarcimento Danni
RESPONSABILITA' DEL MEDICO PER MANCATA PREPARAZIONE PSICOLOGICA  DEL PAZIENTE A CONSEGUENTE FALLIMENTO DELL'ATTO TERAPEUTICO.
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