Si ravvisa, dal punto di vista esecutivo, una colpevole insistenza del sanitario nel portare a termine un atto terapeutico che, già male organizzato,diventava vieppiù sconsibliabile dopo il primo fallimento. Va quindi risarcito il danno al paziente consistente in una sindrome psichica maturata inconseguenza dell'atto terapeutico e che ha radicato nello stesso il convincimento di essere vittima di una "malpractice medica". Conclusivamente deveritenersi la responsabilità in prima battuta dell'anestesista e poi, per via di responsabilità diretta, anche dell'Azienda datrice per gli indicati esiti dellamancata anestesia spinale.Trib. Genova Sez. II° sent. n. 3005 del 15.06.2005 Parti in Causa: C.M. c. C.G. e A.O.S.M.G. Riferimenti Normativi: CC. Art. 1173 CC. Art. 1176CC. Art. 1218 CC. Art. 2043CC. Art. 2236 CC. Art. 2637 COST. Art. 32
Risarcimento Danni
RESPONSABILITA' DEL MEDICO PER MANCATA PREPARAZIONE PSICOLOGICADEL PAZIENTE A CONSEGUENTE FALLIMENTO DELL'ATTO TERAPEUTICO.