Studio Legale Avvocato Gammarota
Diritto Civile
FORMULAZIONE QUESITO DI DIRITTO - Inammissibilità ricorso in
Cassazione. Sentenza Cass. Civ. Sez. II, 27/03/2013 n. 7749
IL CASO.
La controversi riguarda la promessa di vendita di un immobile adibito a gelateria. Vengono instaurate due cause una da parte promissaria acquirente
per far valere la propria opzione di acquisto, l'altra da parte promissaria venditrice che ha chiesto la risoluzione del contratto in forza di clausola
risolutiva espressa a far valere per inadempimento della promissaria acquirente. Le due cause vengono riunite.
Il Tribunale di Genova con sentenza dell'agosto 2003 accoglie la domanda di trasferimento coattivo in favore di I.C. e respinge le domande di L.I.
La Corte di Appello ligure il 05/08/2006 rigetta l'appello proposto dalla società soccombente.
A tal fine disattende l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per vizio della vocatio in jus, per generica indicazione del giudice adito quale "giudice
unico di primo grado".
Ha escluso la nullità del giudizio di primo grado per omissione della fissazione di specifica udienza ex ar. 184 cpc. Ha ritenuto che non fosse rilevabile
d'ufficio la nullità del contratto per manncata sottoscrizione congiunta da parte dei soci di I.C. Ha stabilito che l'appello in ordine al valido esercizio di
diritto di opzione era viziato da difetto di specificità. Ha negato la rilevanza dei ritardi di I.C. nei pagamenti delle rate e i presupposti della risoluzione
di diritto. Ha rilevato ancora il difetto di specificità di impugnazione con riguardo ai presupposti della domanda di esecuzione coattiva. Su questi profili
verte il ricorso per cassazione che è affidato a otto motivi. I.C. ha resistito con separato controricorso.
MASSIMA.
Il ricorso per Cassazione viene rigettato per inammissibilità di ognuno dei motivi in cui era stato articolato e ritenuti tali, tra l'altro, in quanto:
"E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in una enunciazione di carattere generale e astratto, priva di
qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a
definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo , pena
la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (SU 6420/08 - 11210/08). Il quesito deve consistere infatti in una sintesi originale ed autosufficiente
della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione
nomofilattica della Corte di Legittimità."