Studio Legale Avvocato Gammarota
Diritto Civile
DIVIETO DEL NE BIS IN IDEM.
AUTORITÀ DEL GIUDICATO - PRECLUSIONE DEL RIESAME DELLO STESSO
PUNTO DI DIRITTO ACCERTATO E RISOLTO ANCHE SE IL SUCCESSIVO
GIUDIZIO HA FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE CHE HANNO COSTITUITO LO
SCOPO ED IL PETITUM DEL PRIMO. Tribunale di Genova, Sez. III Civ.,
Ordinanza del 15/10/2014
IL CASO.
La soc. C. s.p.a. richiedeva al Tribunale di Genova di accertare e dichiarare l’indebita occupazione di un immobile da parte della soc. I.S. snc, con
conseguente condanna di quest’ultima all’immediato rilascio dello stesso, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale di Genova rilevava, tuttavia, che
alla luce delle pronunce già fornite dal Tribunale e dalla Corte D’Appello di Genova sulla medesima questione, risultava accertato in maniera definitiva
che l’occupazione dell’area da parte della soc. I.S. rientrava nell’ambito di un negozio giuridico posto in essere tra le parti, con la conseguenza che la
questione aveva già autonoma e definitiva regolamentazione nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte D’Appello e non può quindi essere più
vagliata nella sede adita, atteso il divieto del ne bis in idem.
MASSIMA.
“L’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, con ciò intendendosi non solo le ragioni in giudizio ma anche tutte le altre- proponibili sia in
via di azione che di eccezione- le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle
pretese anteriormente svolte, per cui è precluso proporre in un successivo giudizio una domanda fondata su ragioni giuridiche che, seppure non
prospettate né espressamente enunciate in quello precedente, costituiscono tuttavia una premessa ed un precedente logico della relativa pronuncia,
tali da non comportare la prospettazione di un autonomo thema decidendum.”