Studio Legale Avvocato Gammarota
Diritto Civile
Insidie e trabocchetti: la responsabilità dell’ente pubblico ex art. 2051
e 2043 e il risarcimento del danno alla salute ex art. 2059.
Insidie e trabocchetti.
Tribunale di Genova, Sez. I. Civ., 08/07/2010 n. 2757
IL CASO.
In data 22.11.2005, la sig. E. E. B., mentre camminava sul marciapiede adiacente al posteggio taxi del Monoblocco 1 Fondi lato Padiglione 13
dell’ospedale S. Martino, improvvisamente inciampava in un profondo cedimento presente sul manto stradale, non segnalato e non chiaramente
visibile, rovinando inevitabilmente a terra. A causa della caduta la sig.ra B. riportava gravi plurifratture ossee, tali da richiedere il trasporto immediato
al Pronto soccorso dello stesso Ospedale, dove veniva ricoverata con una prognosi di 40 giorni e successivamente sottoposta ad un intervento chirurgico,
cui seguiva un periodo di riabilitazione e fisioterapia. Ritenendo la caduta conseguenza diretta della cattiva manutenzione dell’area ad opera
dell’Ospedale, la sig. E. E. B. conveniva dinnanzi al Tribunale di Genova l’Azienda Ospedaliera San Martino di Genova, in persona del Direttore Generale
p.t., per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti da parte attrice in seguito all’infortunio.
MASSIMA.
“ La responsabilità dell’ente ospedaliero sussiste non solo sulla base dell’art. 2051 del c.c., ma anche in base all’art. 2043 nell’ottica del tradizionale
concetto di responsabilità per creazione o derelizione di insidie e trabocchetti. Il fatto illecito di lesioni colpose integra una lesione del diritto
costituzionale alla salute e quindi, ai fini risarcitori, comporta il ristoro del danno non patrimoniale unitariamente considerato, secondo la lettura
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. datane, ancora di recente, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.”