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Diritto Civile
INTERPRETAZIONE DI UN ATTO NEGOZIALE - ACCERTAMENTO IN FATTO - Inammissibilità ricorso in Cassazione. Sentenza Cass. Civ. Sez. III, 09/05/2013 n. 15880
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IL CASO. Nel processo di primo grado, la soc. C. spa conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Genova la soc. I. S. snc, per sentirla riconoscere occupante  senza titolo di un’area antistante all’ingresso di un determinato immobile e conseguentemente condannata al rilascio di tale area e al risarcimento del  danno provocato con l’indebita occupazione. Costituendosi, la convenuta adottava quale titolo legittimante l’occupazione, un contratto preliminare di  acquisto dell’immobile retrostante l’area occupata, rispetto al quale, però, il Tribunale ritenne la società attorea estranea, concludendo dunque per  l’accoglimento delle domande di quest’ultima. Contro la sentenza di primo grado la soc. I. S. proponeva appello, in seguito accolto dalla Corte  d’Appello sulla base di una diversa interpretazione del contratto adotto in primo grado, ritenendo dimostrata la partecipazione dell’appellata al  contratto preliminare in questione. Contro tale decisione ricorreva per cassazione la soc. C., lamentandosi della scorretta interpretazione del contratto  preliminare da parte del giudice di secondo grado.  MASSIMA. Inammissibilità del ricorso teso a censurare l’interpretazione di un contratto del giudice di merito, senza che vengano addotte specifiche violazioni di  ermeneutica contrattuale- Applicazione dell’art. 366 bis c.p.c., oggi abrogato, a sentenze pubblicate tra il 02/03/2006 e il 04/07/2009- Ricorso per  Cassazione privo dei requisiti che devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la  sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta  applicare al caso di specie; d) le questioni pertinenti alla ratio decidenti, perché, in caso contrario, difetterebbero di decisività.  “L’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto, riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non  nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea  a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione. Sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più  interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del  fatto che stata privilegiata l’altra.”