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Diritto Civile
Ammissibilità atto di appello - Specificità dei motivi- Argomentazioni  che tendono a contrastare il fondamento della sentenza di primo grado.  Sentenza Corte D’Appello di Genova, Sez. III Civ., 05/08/2006 n. 789
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IL CASO. Con sentenza del Tribunale di Genova la società semplice L.I., convenuta, veniva condannata a trasferire alla soc. I.S. s.n.c., attrice, l’immobile  oggetto di convenzione stipulata tra le due parti; contro tale sentenza la L.I. proponeva appello, lamentando vizi in procedendo e vizi in iudicando. Le  doglianze venivano, però, rigettate dalla Corte D’Appello, la quale rilevava come a fronte delle specifiche motivazioni fornite nella sentenza  impugnata, non fosse stato assolto da parte dell’appellante l’onere di individuare, in maniera altrettanto analitica, le specifiche ragioni di censura  contrapposte a siffatta motivazione: il contenuto volitivo dell’atto di appello, appariva, infatti, talmente vago e generico da non soddisfare  assolutamente l’esigenza di specificità prevista dall’art. 342 c.p.c.  MASSIMA. “ Il giudizio di appello non è un iudicium novum, ma una revisio prioris instantiae, per cui la cognizione del giudice dell’appello resta circoscritta alle  questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Tale specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella  sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico della prima, non essendo le  statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono, ragion per cui alla parte volitiva dell’appello deve sempre accompagnarsi  una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, pena l’inammissibilità dell’atto di appello.”