Studio Legale Avvocato Gammarota
Diritto Civile
PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO.
Diritto alla salute - Risarcibilità danno non patrimoniale - Tabelle
Tribunale di Milano.
Sentenza Tribunale di Genova, Sez. II Civ., 10/10/2013 n.3026
IL CASO.
La controversia trae origine dalla domanda posta innanzi al Tribunale di Genova ex art. 702 bis c.p.c. dal sig. C. G. contro la società A.T. s.p.a. e la soc.
C., nelle qualità di Imprese designate alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, diretta ad ottenere la condanna al risarcimento in
suo favore di tutti i danni subiti in conseguenza di un sinistro avvenuto in Genova, allorquando egli si trovava alla guida della propria moto e
improvvisamente veniva urtato da un’autovettura che lo faceva volare in aria e cadere rovinosamente a terra per poi allontanarsi senza prestare
soccorso. Costituendosi in giudizio la società A.T. contestava l’infondatezza della domanda attorea di cui chiedeva l’integrale rigetto, rilevando altresì,
in via preliminare, la necessità che, alla luce della complessità dell’espletanda istruttoria, venisse disposto il mutamento del rito. La soc. C. rimaneva
invece contumace. Accogliendo integralmente la domanda attorea, il Tribunale di Genova si soffermava sulla quantificazione del danno non
patrimoniale da liquidare, ponendo particolare attenzione alle c.d. Tabelle del Tribunale di Milano, le quali risultano essere quelle statisticamente
maggiormente testate e pertanto più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione, e alla possibilità ivi prevista di personalizzare il
danno nei casi di particolare incidenza dell’invalidità permanente sulla vita di relazione e sulle varie attività aredittuali del soggetto, addivenendo così
alla quantificazione del danno risarcibile maggiormente consona a ristorare il pregiudizio subito dal soggetto leso.
MASSIMA.
“L’applicazione dei criteri di valutazione equitativa rimessa alla precedente discrezionalità del Giudice deve consentire la maggiore approssimazione
possibile all’integrale risarcimento, dovendo, a tal fine, tali criteri essere idonei a garantire la c.d. personalizzazione del danno”.