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Diritto Civile
TUTELA DIRITTO SALUTE - IMMISSIONE DI RUMORE TRA PRIVATI. Normale tollerabilità delle immissioni di rumore - Clausola di salvezza  art. 6 ter D.L. 203/2008 - Potere discrezionale del giudice. Sentenza  Corte D’Appello di Genova, Sez. II Civ., 02/10/2013 n. 1106
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IL CASO. Con ricorso al Tribunale di Genova, le sig.re M.P.C. e M.L.P., rispettivamente madre e figlia entrambe residenti in un appartamento di loro proprietà sito in Genova, denunciavano l’esistenza di immissioni intollerabilmente rumorose nella loro abitazione. L’appartamento delle ricorrenti era, infatti, posto  al primo piano di uno stabile e confinava col locale della caldaia condominiale, nello specifico una caldaia a  pressione, di gran lunga più rumorosa  rispetto alla precedente caldaia di tipo atmosferico, da sempre utilizzata dal Condominio. Con il ricorso le sig.re M.P.C. e  M.L.P. chiedevano, pertanto,  di adottare in via d’urgenza i provvedimenti atti a far cessare le immissioni rumorose, onde tutelare il loro diritto alla salute e l’abitabilità del loro  appartamento, gravemente compromessi dal funzionamento della caldaia condominiale. All’esito delle indagini tecniche e fonometriche del caso, con  ordinanza il Collegio ordinava al Condominio di spegnere la caldaia e fermare l’impianto nelle ore notturne e precisamente dalle ore 22 alle ore 6.  Successivamente le proprietarie dell’appartamento colpito dalle immissioni instauravano il giudizio di merito nel quale chiedevano al Condominio di  adottare le misure atte a far cessare definitivamente le suddette immissioni, o quanto meno a ridurle nel limite della normale tollerabilità, anche nelle  ore diurne domandando, altresì, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, segnatamente del danno alla salute. Il Giudice di primo grado  respingeva le domande attrici e la domanda riconvenzionale di parte convenuta, che nello specifico chiedeva il risarcimento dei danni subiti dai  condomini a causa della mancanza di riscaldamento e acqua calda nelle ore notturne, limitandosi a liquidare a favore delle attrici i due terzi delle  spese di causa.  La sig.ra M.L.P. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale, denunciando l’errore di fatto e di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di prime  cure, in particolar modo interpretando in maniera errata la normativa che regola la materia in esame.  MASSIMA. “La normale tollerabilità è lo strumento utilizzabile e modulabile dal Giudice per contemperare gli interessi delle parti privati e non può coincidere col  rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla legislazione pubblicistica, che risponde ad esigenze di tutela collettiva, da interpretarsi in forma  rigorosa. La clausola di salvezza, contenuta nell’art. 6 ter D.L. 30/12/2008 n. 203 introdotto dalla legge di conversione 27/02/2009 n. 13, che dispone  “Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche ai sensi dell’art. 844 sono fatte salve le disposizioni di legge e di  regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”, non pone un vincolo assoluto al potere discrezionale del  giudice di adeguare l’accertamento della normale tollerabilità alle caratteristiche ed esigenze del caso concreto, ma pone solo un limite o livello  minimo ed inderogabile di tutela contro le immissione, al si sotto del quale non sia possibile scendere.”