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Diritto Civile
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE. Nesso di causa diretto tra caduta dal letto con conseguente frattura del  femore e successivo decesso per sequela di sindrome da allettamento  post-frattura. Tribunale di Genova, Sez. II Civ., 15/07/2013 n. 2368
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IL CASO. In data 16/06/2007 il sig. I. G., a seguito di una caduta accidentale avvenuta nella sua abitazione e aggravatrice delle condizioni della sua salute,  veniva ricoverato presso la Casa di Cura C. di G. per ricevere le cure e l’assistenza di cui necessitava. Trascorso poco tempo dall’ingresso in casa di  cura, il 17/07/2007 il sig. I. G, a causa di una caduta dal letto, veniva ricoverato d’urgenza presso l’Ospedale San Martino di Genova, dove i medici  riscontravano la rottura del femore sinistro; il sig. I.G. veniva, pertanto, sottoposto ad operazione chirurgica perfettamente riuscita ma, nel corso della  degenza presso il suddetto nosocomio, insorgeva una grave polmonite con successiva stasi respiratoria che portava alla morte del paziente in data  30/08/2007. Le sorelle del I.G., convenivano dunque la società titolare della Casa di Cura C. di G., ritenendola responsabile per la morte del congiunto:  le condizioni di degenza presso il centro, infatti, sarebbero state molto scadenti e le attrezzature a disposizione dei pazienti ricoverati non sarebbero  state adeguate a garantire la sicurezza degli stessi. In particolar modo, il letto del. I.G. non sarebbe stato idoneo, probabilmente per la mancanza della  plafoniera inferiore e forse anche per il malfunzionamento delle sbarre laterali, ad impedirne le cadute che, infatti, si sono verificate più di una volta,  da ultimo con la caduta che ha portato alla rottura del femore, innescando il processo patologico rivelatosi mortale.    MASSIMA. Nesso di causa diretto tra caduta da letto e frattura del femore e successivo decorso per sequele di sindrome da allettamento post frattura- Dovere di  vigilanza da parte della struttura riabilitativa del paziente a rischio cadute- Responsabilità del Centro riabilitativo per inadempimento contrattuale.  “ Nell’intero processo, pur articolato e multifattoriale, che condusse alla morte di I. l’unico passaggio semplicemente eliminabile a posteriori e la cui  eliminazione lascia supporre come altamente probabile la sopravvivenza del de cuius, è quello relativo alla frattura del femore. Nelle condizioni per  evitare la frattura era solo il Centro di Riabilitazione, il quale doveva evitarla e non lo fece. Va quindi affermata la responsabilità del Centro per le  conseguenze della frattura, tra le quali la morte del paziente. Naturalmente l’appalto di servizio concesso alla cooperativa non poteva in ogni caso  escludere la responsabilità contrattuale del Centro verso le signore e il signor I. L’appalto di servizio concentra in capo all’appaltatore la responsabilità  ex art 2043 c.c. che sarebbe gravata sul committente non operando il meccanismo traslativo di cui all’art. 2049 c.c., ma non libera lo stesso dalle  obbligazioni di speciale salvaguardia e di speciale diligenza e tanto meno deroga alla responsabilità contrattuale assunta dal committente verso i  terzi(art. 1228 c.c.), massimamente quando essa concerne la tutela degli stessi.”